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Separazione. L’avvocato risponde ai vostri dubbi

L’avvocato risponde è una rubrica a cura di Federica Canigiani

Il marito di Maria ha contratto diversi debiti poiché la sua attività commerciale non sta andando bene. Ci chiede se i creditori possono pignorare anche i suoi beni personali.

Quando ci si sposa è molto importante scegliere con cura il regime dei beni soprattutto quando uno dei due o entrambi i coniugi hanno un’attività commerciale e quindi c’è una maggiore probabilità di subire un pignoramento per i debiti contratti nello svolgimento di tale attività. Il problema, tuttavia,  può riguardare qualsiasi categoria lavorativa. La separazione dei beni è sicuramente il sistema più sicuro per evitare un pignoramento per debiti del coniuge. Altrimenti c’è la possibilità di istituire un fondo patrimoniale in cui inserire la casa. La risposta alla domanda di Maria dunque, dipende dal regime scelto tra i coniugi. Analizziamo le due ipotesi.

In generale, in caso di separazione dei beni, i debiti di uno dei due coniugi non si trasferiscono sull’altro e il creditore potrà aggredire solo chi dei due ha contratto il debito. Se non trova nessun bene, non potrà far altro che rinunciare ai propri diritti, senza possibilità di rifarsi sull’altro coniuge o sui figli.

Diverso è il caso in cui Maria sia in comunione di beni con il marito. In questo caso il creditore può pignorare i beni (anche la casa) fino ad un massimo del 50% ma solo se si tratta di un debito contratto per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli, o più in generale nell’interesse della famiglia. Infatti, se i beni della comunione non sono sufficienti, i creditori possono rivalersi, in via sussidiaria, fino al 50% del credito, sui beni personali di ciascuno dei due coniugi. Invece, se si tratta di un debito personale (cioè esclusivo di uno dei due coniugi, perché inerente a un bene personale o perché contratto dopo il matrimonio per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso del coniuge) il creditore può pignorare solo i beni personali del coniuge che ha contratto l’obbligazione e solo in via sussidiaria, non trovando niente, potrà rifarsi sulla quota in comunione.

 

Francesca è stata sposata solo due anni e mezzo e ci chiede se ha diritto al mantenimento da parte del marito nonostante la breve durata del matrimonio. 

Il Giudice nel momento in cui fissa l’importo dell’assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell’altro, deve tenere in considerazione anche la durata del matrimonio. E’ successo, in molti casi, che l’assegno è stato escluso proprio perché il matrimonio era durato pochissimo. Si trattava di mesi se non addirittura di settimane. Nel caso invece di Francesca il suo matrimonio è durato due anni e mezzo per cui l’assegno di mantenimento non può essere negato solo sulla base del tempo trascorso insieme al marito.

 

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L’avvocato Federica Canigiani

Il mio progetto online  “LA COPPIA DI OGGI: matrimonio, convivenza e separazione”: un’integrazione di consulenza legale e crescita personale mirato a fornire a coloro che stanno attraversando una crisi di coppia informazioni, suggerimenti e spunti di riflessione per ritrovare l’armonia con il proprio partner o separarsi consensualmente.

La crisi di coppia e la separazione sono momenti difficili e spesso dolorosi ma se affrontati con il giusto approccio e un adeguato supporto, possono trasformarsi in un’opportunità per conoscere se stessi, migliorarsi e ricominciare una nuova vita più in armonia con il proprio modo di essere e di sentire.

Credo che noi donne costituiamo l’ago della bilancia in un rapporto di coppia prima, durante e dopo la fine della relazione. Siamo noi che individuiamo il problema, proponiamo soluzioni e che spesso decidiamo di mettere fine alla relazione quando siamo certe che non ci sia più niente da fare.

Potrete inviare tutte le vostre  domande e dubbi all’indirizzo email: redazione@articolofemminile.it scrivendo in oggetto L’Avvocato risponde.

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