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Matrimonio e convivenza: diritti e doveri

L’avvocato risponde è una rubrica a cura di Federica Canigiani

Il marito di Daniela le ha da poco comunicato che vuole chiedere la separazione. Hanno due figli piccoli e ha paura che dovrà trovare una casa in affitto perché quella dove stanno vivendo è di proprietà del marito. Cosa può fare?

Cara Daniela, hai mai sentito parlare di assegnazione della casa coniugale? L’assegnazione della casa coniugale è quel provvedimento attraverso il quale il Giudice stabilisce a chi dei due coniugi ha diritto di vivere nell’immobile nel quale la coppia ha fissato la propria dimora stabile e ha convissuto durante tutto il periodo dell’unione. Nel vostro caso, avendo figli minori, il Giudice assegnerà la casa coniugale al genitore presso il quale i figli andranno a vivere in maniera stabile. La legge infatti stabilisce che, quando la casa coniugale è di proprietà esclusiva di un coniuge (o quando un solo coniuge ha la titolarità esclusiva di un diritto reale) il giudice deve comunque attribuire il godimento dell’abitazione familiare a quello convivente con i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti).

Se invece non aveste avuto figli la casa sarebbe spettata al 50% a entrambi se siete in comunione dei beni, oppure rimane di proprietà del titolare dell’immobile nel caso di separazione dei beni. Nella prima ipotesi, spetterà poi a voi decidere se vendere l’immobile e in che misura ripartire gli eventuali utili. Nel caso di contrasto è possibile il ricorso al giudice.

Per tutti gli altri immobili, invece (quelli cioè che non costituirono casa coniugale), il discorso è diverso e valgono le regole ordinarie a seconda del regime patrimoniale della coppia; pertanto:

  • nel caso di comunione dei beni, essi andranno divisi equamente al 50%;
  • nel caso di separazione dei beni resteranno nella proprietà del legittimo proprietario.

 

Laura convive da 5 anni con Marco. Vuole sapere quali sono i loro diritti e doveri reciproci.

Innanzitutto Laura ti ricordo che le novità riguardo alla coppia di fatto sono state introdotte dalla Legge 76/2016 detta anche Legge Cirinnà che ha disciplinato, appunto, non solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma anche le coppie che convivono (per minimo 2 anni). Secondo la legge per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La nuova disciplina non si applica invece alle coppie nelle quali uno solo dei 2 sia separato.

Attraverso questa legge sono stati introdotti nuovi diritti e obblighi che spettano sia alle coppie che hanno provveduto a registrare la loro convivenza all’anagrafe del comune di residenza, sia a quelle che invece scelgono di non effettuare questa formalità. La dichiarazione anagrafica infatti serve solo a provare l’effettiva convivenza.

Arriviamo quindi alla tua domanda. Per quanto riguarda i doveri, in caso di cessazione della convivenza il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, obbligare l’altro a versargli gli alimenti, se si trova in stato di bisogno cioè non è in grado di provvedere al proprio mantenimento tenendo comunque conto delle condizioni economiche anche di chi deve pagare l’assegno.

Per quanto riguarda i diritti questi possono consistere in:

  • accedere e conservare la casa comune e nel riconoscimento delle stesse cause di preferenza previste per i coniugi nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari
  • possibilità di prestare assistenza in caso di malattia o di ricovero, anche con riferimento alle scelte riguardanti al trattamento terapeutico;
  • la reciproca possibilità di visita in carcere. I conviventi vengono infatti equiparati ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • successione nel contratto di affitto, in caso di recesso o di morte del convivente intestatario;
  • in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il compagno ha il diritto di continuare a viverci per un periodo limitato, in base alla durata della convivenza;
  • la possibilità di condividere gli aspetti economici, che consistono in primo luogo in una partecipazione agli utili al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente;
  • il riconoscimento al convivente del diritto al risarcimento, con gli stessi criteri previsti per marito e moglie, a seguito della morte del convivente derivante da fatto illecito. Infine il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l’altro partner viene dichiarato interdetto o inabilitato.

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    L’avvocato Federica Canigiani“Il mio progetto online “Come decidere, affrontare e superare la separazione” è un’integrazione di consulenza legale e crescita personale, mirato ad aiutare le persone che stanno attraversando una crisi di coppia o una separazione a fare chiarezza, conoscere i loro diritti e percorrere la strada giusta. In sostanza do alle persone un supporto a tutto tondo, legale ed emotivo, per decidere circa il destino della loro relazione. Inoltre aiuto anche le coppie che hanno deciso di separarsi, a farlo nel modo meno doloroso possibile aiutandole a creare le basi per quella che io chiamo “separazione in armonia” attraverso la quale, con il dialogo ed il raggiungimento di un accordo, possano dirsi addio nella maniera più economica e soprattutto meno traumatica possibile per se stessi e per i figli”.

    Potrete inviare tutte le vostre  domande e dubbi all’indirizzo email: redazione@articolofemminile.it scrivendo in oggetto L’Avvocato risponde.

    Potete seguire  l’avvocato Federica Cangiani anche in Facebook nelle sua pagina Federica Canigiani  oppure sul suo sito federicacanigiani.com

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