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Figli e casa. L’avvocato risponde.

L’avvocato risponde è una rubrica a cura di Federica Canigiani

Claudia è separata da diversi anni ma, quasi subito dopo la separazione, il suo ex marito smise di versare il mantenimento per i loro tre figli. Ci chiede che cosa può fare per rimediare a questa situazione.

La legge prevede una tutela nel caso in cui il coniuge tenuto al mantenimento non versi quanto impostogli dal giudice.

Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, Claudia dovrà, suo malgrado, agire in giudizio e procurarsi un titolo cioè un provvedimento con il quale il Giudice quantifica le somme da versare. Una volta ottenuto il titolo è consigliabile inviare una diffida al genitore inadempiente (tramite un avvocato) ricordandogli l’importo dovuto e non versato da quest’ultimo nonché rinnovando l’invito a provvedere entro un termine (in genere 15 giorni).

Nella diffida è anche possibile chiedere al genitore inadempiente l’importo relativo ai mancati aggiornamenti ISTAT dell’assegno. La richiesta va fatta entro cinque anni.

E’ possibile agire anche sul piano penale attraverso una denuncia contro di lui per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. In esso può incorrere “chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge”. Tuttavia l’unico l’effetto, in caso di condanna, potrà essere la reclusione fino a un anno o una multa e non l’effettivo pagamento del richiesto mantenimento, a meno che il genitore che formula la denuncia non decida anche di costituirsi parte civile. In tal caso egli potrà ottenere il mantenimento e le somme pregresse in sede di esecuzione della sentenza.

Va tenuto presente, tra l’altro, che questo tipo di denuncia non si può successivamente ritirare perché riguarda gli interessi di soggetti minori ai quali la legge riserva una maggior tutela.

Oltre a ciò è possibile agire anche sul piano civile in diversi modi. Se l’ex di Claudia è impossibilitato a far fronte ai suoi debiti per ragioni oggettive come la perdita di lavoro o problemi di salute, la strada migliore sarebbe quella di chiedere il contributo dei parenti ascendenti cioè dei nonni. Un altro rimedio potrebbe essere quello di depositare un ricorso a tribunale del luogo di residenza dei minori. In questo caso il giudice, convocate le parti e constatate da parte del genitore gravi inadempienze o comportamenti che comunque arrechino pregiudizio al minore, potrà modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente:

–ammonire il genitore inadempiente;

– disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

– disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

– condannare il genitore inadempiente al pagamento di unasanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.

In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice potrà:

– disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e

– ordinare ai terzi (come il datore di lavoro), che una parte delle somme dovute al coniuge obbligato vengano versate direttamente agli aventi diritto.

Se il genitore tenuto al pagamento dovesse risultare formalmente disoccupato e nullatenente, la cosa migliore da fare sarà quella di procurarsi le prove di eventuali attività svolte al nero.

Una volta ottenuto il titolo, Claudia potrà procedere all’esecuzione forzata dei beni (mobili o immobili o somme di denaro come lo stipendio o il conto corrente) dell’ex marito.

 

L’ex marito di Loredana ha perso il lavoro e ha smetto di pagarle il mantenimento stabilito dal Giudice. Loredana ha proceduto al pignoramento ma non è andato a buon fine perché l’ex, oltre alla casa non ha nient’altro intestato. Nel frattempo Loredana ha saputo che il marito ha messo in vendita la casa. Cosa può fare Loredana per tutelarsi? 

Per evitare che il marito possa vendere la casa di proprietà per non pagare l’assegno di mantenimento, Loredana può ricorrere al Tribunale e chiederne il sequestro (cosiddetto sequestro conservativo).

Per poter chiedere il sequestro  è necessario che ci sia il pericolo oggettivo (periculum in mora) di perdita irreparabile, in questo caso della garanzia data dalla casa dell’ex, nel quale Loredana incorrerebbe se dovesse aspettare fino alla pronuncia di merito cioè fino alla fine della causa. Loredana, quindi, dovrà provare in giudizio che il mancato sequestro dei beni potrebbe ragionevolmente portare al mancato pagamento della somma dovuta, oltre al fatto che devono sussistere fondati motivi per il diritto del credito richiesto.

Il Codice di procedura civile, all’art. 671, infatti, prevede che “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo” di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento“.

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L’avvocato Federica Canigiani

Il mio progetto online  “LA COPPIA DI OGGI: matrimonio, convivenza e separazione”: un’integrazione di consulenza legale e crescita personale mirato a fornire a coloro che stanno attraversando una crisi di coppia informazioni, suggerimenti e spunti di riflessione per ritrovare l’armonia con il proprio partner o separarsi consensualmente.

La crisi di coppia e la separazione sono momenti difficili e spesso dolorosi ma se affrontati con il giusto approccio e un adeguato supporto, possono trasformarsi in un’opportunità per conoscere se stessi, migliorarsi e ricominciare una nuova vita più in armonia con il proprio modo di essere e di sentire.

Credo che noi donne costituiamo l’ago della bilancia in un rapporto di coppia prima, durante e dopo la fine della relazione. Siamo noi che individuiamo il problema, proponiamo soluzioni e che spesso decidiamo di mettere fine alla relazione quando siamo certe che non ci sia più niente da fare.

Potrete inviare tutte le vostre  domande e dubbi all’indirizzo email: redazione@articolofemminile.it scrivendo in oggetto L’Avvocato risponde.

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