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Diritto di visita dei genitori separati

Articolo a cura dall’Avv. Laura Citroni

In Italia, in questi ultimi anni, si sta registrando un dato allarmante legato ai rapporti coniugali : un matrimonio su tre fallisce ed i motivi possono essere molteplici.

La fine di un amore, si sa, fa male, ma cosa succede quando dall’unione della coppia sono anche nati uno o più figli? Con quale frequenza l’ altro genitore (ovvero quello che non convive, in base alla decisione Giudice, con il figlio) , generalmente il padre, può fare visita al figlio?

Per diritto di visita si intende appunto la modalità con il quale ciascuno dei genitoripuò incontrare il proprio figlio. Con il “diritto di visita” vengono stabiliti i giorni e i momenti che i figlitrascorreranno con ciascuno dei genitori dopo la loro separazione, alla luce appunto del regime di affidamento stabilito dal Tribunale.

Il diritto di visita è legislativamente tutelato dalla leggen. 54 dell’8 febbraio 2006 la quale garantisce il diritto di visita di un genitore (madre o padre) al proprio figli. Tale normativa italiana trova fondamento nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Al fine di regolare al meglio il diritto di visita di uno dei genitori viene fissato, in sede di separazione, unCalendario, il cui rispetto risultadi fondamentale importanza, volto a regolamentare gli incontri con la prole, sia con riferimento alle modalità sia in relazione ai tempi di permanenza presso l’uno o l’altro coniuge.

Risulta imprescindibile e necessario che gli incontri e gli impegni presi, da entrambe le parti, sianoprecisie soprattutto rispettosi delle esigenze concrete dei soggetti coinvolti, nonché è che questi vengano osservati “alla lettera” da ciascuno dei genitori per evitare la nascita di discussioni e malumori.

A volte purtroppo capita che uno dei due genitori manchi di rispettare le modalità e i tempi di visita stabiliti per la visita al figlio. In questo caso, salvo che si tratti di episodi isolati, uno dei due ex coniugi potrà rivolgersi alpotrà rivolgersi al Giudice facendo presente il comportamento ostativo dell’ex partner e chiedendo, nel contempo, che vengano riviste le condizioni di separazione.

In tale sede potrà essere valutata anche la possibilità di modificare il regime dell’affidamento e, nei casi più estremi e qual’ora ne sussistano i presupposti, dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale. Tale ipotesi è prevista anche quando il genitore “non collocatario” dimostri costante disinteresse nel coltivare il rapporto con il figlio. In tutti i casi, tenere una condotta che impedisca all’altro genitore di esercitare il diritto di visita ovvero trascurare il rapporto con il proprio figlio, oltre ad avere conseguenze dal punto di vista legale potrebbe avere anche ripercussioni sulla sfera personale del bambino, incidendo in maniera negativa sul suo benessere psico-fisico.

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Avv. LAURA CITRONI

Avvocato da sempre, un po’ per vocazione, un po’ per piacere, si occupa di assistenza alle aziende come consulente di società, gruppi societari e start-up.

Nella sua attività quotidiana non mancano mai diritto di famiglia, redazione di contratti e tutela del marchio.

E’ mamma di Alice e Filippo, ama viaggiare, andare in barca e chiacchierare con le amiche di sempre.

La passione per la pratica yoga l’ha portata ad intraprendere un duro percorso formativo per diventare insegnante.

Il tempo libero è sempre poco, ma nei ritagli di tempo scrive e collabora con riviste, blog e magazine per cui tratta temi giuridici di interesse comune affrontandoli in maniera semplice ed accessibile anche per i non addetti ai lavori.

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