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Separazione: l’avvocato risponde

L’avvocato risponde è una rubrica a cura di Federica Canigiani

1) Maria Grazia ha convissuto con Antonio per ben 10 anni. Adesso si sono lasciati e ci chiede se ha diritto all’assegno di mantenimento.

Il fatto di aver convissuto non dà il diritto a chiedere il mantenimento all’ex se la convivenza è finita, a meno che non abbiate firmato un contratto di convivenza nel quale veniva prevista tale possibilità.

La legge prevede solo un diritto agli alimenti (cioè ad una somma necessaria per vivere) nei confronti dell’ex ma solo a determinate condizioni e cioè: 1) che il convivente che chiede il pagamento dell’assegno si trovi in uno stato di bisogno tanto da non essere in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento; 2) la convivenza sia terminata dopo il 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge Cirinnà che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto.

Nel tuo caso, Maria Grazia, avrai diritto agli alimenti da parte di Antonio (e potrai quindi fare domanda al giudice) se versi in stato di bisogno cioè se le tue condizioni economiche sono tali da non permetterti di provvedere da sola al tuo mantenimento e se vi siete lasciati dopo la suddetta data (5 giugno 2016). Tieni presente che il Giudice quantifica l’importo degli alimenti da pagare all’ex convivente per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (più avete convissuto più sarà alto l’importo) e in base alle possibilità economiche del tuo ex.

 

2) Cinzia ha scoperto che il marito, con il quale era in comunione di beni  e dal quale si vuole separare, ha prelevato somme dal conto corrente comune del denaro senza avvisarla. Come può tutelarsi e farsele restituire?

 In caso di comunione di beni esiste la cosiddetta “presunzione di comproprietà” cioè si presume che i soldi del conto corrente appartengano ad entrambi in parti uguali. Pertanto, se tuo marito ha prelevato dal conto corrente una somma superiore alla sua parte (cioè la metà) è tenuto a restituirti la tua parte in modo da rispettare le vostre rispettive quote. Diverso è il caso in cui sul conto corrente sono stati effettuati depositi solo da parte tua (ad esempio accreditando il tuo stipendio) e abbiate deciso di avere un conto corrente in comune solo al fine di rendere più agevole la gestione delle spese familiari. In tal caso la presunzione di comproprietà del conto corrente può essere superata, dimostrando che, appunto, il conto corrente è frutto solo dei depositi effettuati con i tuoi. Potrai quindi farti restituire tutte le somme – e non solo la metà – prelevate dall’altro senza il tuo consenso.

Ricapitolando:

  • il conto corrente cointestato si presume sempre al 50% di ciascuno dei due coniugi, salvo che uno dei due dimostri il contrario, ossia che i risparmi sono il frutto dei propri versamenti e non dell’altro;
  • se tuo marito ha prelevato più della sua parte deve, su tua richiesta, ripristinare la comunione o a restituirti la tua quota (cioè il 50% di ciò che era presente sul conto prima dei prelievi);
  • se il conto è costituito solo dai tuoi risparmi e riesci a dimostrarlo (ad esempio attraverso gli estratti conto) potrai pretendere la restituzione integrale della somma.

 

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L’avvocato Federica Canigiani

“Il mio progetto online “Come decidere, affrontare e superare la separazione” è un’integrazione di consulenza legale e crescita personale, mirato ad aiutare le persone che stanno attraversando una crisi di coppia o una separazione a fare chiarezza, conoscere i loro diritti e percorrere la strada giusta. In sostanza do alle persone un supporto a tutto tondo, legale ed emotivo, per decidere circa il destino della loro relazione. Inoltre aiuto anche le coppie che hanno deciso di separarsi, a farlo nel modo meno doloroso possibile aiutandole a creare le basi per quella che io chiamo “separazione in armonia” attraverso la quale, con il dialogo ed il raggiungimento di un accordo, possano dirsi addio nella maniera più economica e soprattutto meno traumatica possibile per se stessi e per i figli”.

Potrete inviare tutte le vostre  domande e dubbi all’indirizzo email: redazione@articolofemminile.it scrivendo in oggetto L’Avvocato risponde.

Potete seguire  l’avvocato Federica Cangiani anche in Facebook nelle sua pagina Federica Canigiani  oppure sul suo sito federicacanigiani.com

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